News

Nuova disciplina fiscale delle cripto-attività dal 2026: cosa cambia e come orientarsi

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce modifiche rilevanti al regime fiscale delle cripto-attività, intervenendo in modo significativo sulla tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da criptovalute e token digitali.

L’intervento normativo si inserisce nel processo di progressivo allineamento al quadro regolatorio europeo (MiCAR) e rafforza l’impostazione fiscale già delineata negli ultimi anni. Dal 1° gennaio 2026 il trattamento fiscale delle cripto-attività diventa più oneroso per la generalità degli strumenti, con un’importante eccezione per specifiche categorie di token.

Aumento dell’aliquota al 33% e deroghe

La principale novità riguarda l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da cripto-attività. A partire dal 1° gennaio 2026:

  • l’aliquota passa dal 26% al 33%;
  • l’incremento si applica alle plusvalenze realizzate mediante:
  1. cessione a titolo oneroso,
  2. conversione in euro,
  3. permuta fiscalmente rilevante,
  4. altri realizzi di cripto-asset.

L’aumento rappresenta un inasprimento del carico fiscale rispetto al regime previgente e incide in modo diretto sulle strategie di realizzo delle posizioni in criptovalute come Bitcoin, Ethereum e altri token digitali.

La normativa introduce tuttavia una deroga significativa.

Per i token di moneta elettronica denominati in euro conformi al Regolamento europeo MiCAR (Electronic Money Tokens – EMT in euro) l’aliquota rimane fissata al 26%. È fondamentale chiarire che non tutte le stablecoin “in euro” rientrano automaticamente in questa categoria. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario che il token:

  • sia qualificato giuridicamente come moneta elettronica;
  • rispetti integralmente i requisiti previsti dal regolamento europeo MiCAR.

La corretta qualificazione dell’asset diventa quindi elemento centrale nella determinazione del trattamento fiscale applicabile.

Quando scatta la tassazione

La semplice detenzione di cripto-attività non genera imposizione fiscale. La tassazione si attiva esclusivamente al momento della realizzazione di un provento o di una plusvalenza.

Sono fiscalmente rilevanti, ad esempio:

  • vendita contro euro o altra valuta legale;
  • conversione in valuta fiat;
  • permute che generano realizzo;
  • utilizzo del token con generazione di differenziale positivo.

Le plusvalenze rientrano tra i redditi diversi e sono soggette all’imposta sostitutiva prevista dal TUIR.

Resta inoltre centrale il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi, inclusi i quadri dedicati al monitoraggio fiscale (RW) e alla determinazione delle plusvalenze (RT).

Implicazioni pratiche per investitori e contribuenti

L’entrata in vigore della nuova disciplina comporta effetti concreti per chi detiene o negozia cripto-attività.

Tra le principali conseguenze:
✔️ aumento dell’onere fiscale al 33% per la generalità delle plusvalenze;
✔️ mantenimento del 26% solo per token EMT conformi a MiCAR;
✔️ necessità di valutare attentamente il timing di realizzo delle posizioni;
✔️ maggiore attenzione alla qualificazione giuridica degli strumenti detenuti;
✔️ impatto rilevante per chi utilizza exchange esteri o wallet non regolamentati;
✔️ rafforzamento dell’importanza della compliance fiscale.

La pianificazione fiscale diventa quindi elemento strategico nella gestione di portafogli digitali. Gli aspetti da valutare includono:

  • qualificazione del token (EMT MiCAR o altro strumento);
  • determinazione corretta del costo fiscale;
  • individuazione del momento di realizzo;
  • gestione del monitoraggio fiscale;
  • analisi delle alternative di pianificazione nel rispetto della normativa vigente.

Una valutazione preventiva consente di evitare errori dichiarativi e di ottimizzare il carico fiscale nel rispetto delle regole.

Ricapitolando, dal 1° gennaio 2026 la tassazione delle plusvalenze su cripto-attività sale al 33%, con un’importante eccezione per i token di moneta elettronica in euro conformi al regolamento MiCAR, che restano tassati al 26%. Il nuovo scenario impone maggiore consapevolezza nella gestione degli investimenti digitali e una pianificazione fiscale accurata.

Per un’analisi puntuale del tuo portafoglio cripto, la verifica della qualificazione degli asset detenuti e la corretta gestione degli adempimenti dichiarativi, puoi rivolgerti allo Studio Giangrande, che offre assistenza professionale con competenza, precisione e aggiornamento costante.

Altre News

Locazioni Brevi 2026: le principali novità fiscali

Locazioni Brevi 2026: le principali novità fiscali

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi che modifica in modo significativo il quadro normativo di riferimento. Il legislatore interviene con una stretta importante, ridefinendo il confine tra attività “privata” e attività...