Nel nuovo assetto normativo pienamente operativo dal 2026, la gestione dei regimi fiscali e dei rapporti di lavoro negli Enti del Terzo Settore rappresenta uno degli ambiti più esposti a errori e contestazioni. Spesso non si tratta di violazioni intenzionali, ma di scelte compiute senza una piena consapevolezza delle conseguenze fiscali e civilistiche.
I regimi fiscali agevolati: non sono automatici
Il Codice del Terzo Settore prevede diversi regimi agevolati, che tuttavia non si applicano automaticamente e richiedono una valutazione puntuale. Per gli ETS non commerciali è previsto il regime di cui all’art. 80 CTS, che consente la determinazione forfettaria del reddito d’impresa. Questo regime non riguarda l’IVA, che resta soggetta alle regole ordinarie. Per APS e ODV, in presenza di ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro, è applicabile il regime forfettario ex art. 86 CTS, con coefficienti di redditività molto ridotti:
- 1% per le ODV;
- 3% per le APS.
Esempio APS con ricavi commerciali pari a 40.000 euro. Coefficiente 3% → reddito imponibile pari a 1.200 euro. La scelta del regime errato, o la mancata opzione, comporta la perdita del beneficio fiscale.
IVA: l’errore più sottovalutato
Uno degli aspetti più critici riguarda l’IVA. Molti enti ritengono, erroneamente, che l’adozione di un regime forfettario comporti automaticamente semplificazioni anche ai fini IVA. Nella maggior parte dei casi non è così. Le attività commerciali restano soggette a IVA ordinaria, con obblighi di fatturazione, registrazione e liquidazione. Una gestione approssimativa dell’IVA è spesso il primo elemento oggetto di contestazione in sede di controllo.
Lavoratori e volontari: regole da non confondere
Il Terzo Settore consente l’impiego sia di lavoratori retribuiti sia di volontari, ma i due ruoli non sono sovrapponibili. I lavoratori hanno diritto a una retribuzione proporzionata e comunque non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di riferimento. Compensi superiori del 40% rispetto ai valori contrattuali possono configurare una distribuzione indiretta di utili, espressamente vietata. I volontari, invece:
- non possono essere retribuiti;
- possono ricevere solo rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate.
Errore frequente Rimborsi forfettari o non documentati ai volontari → elevato rischio di contestazione.
APS e ODV: differenze da rispettare
Le APS possono retribuire anche amministratori e associati, entro limiti precisi. Le ODV, invece, non possono retribuire i propri amministratori associati, salvo il rimborso delle spese documentate. Confondere queste due discipline espone l’ente a violazioni statutarie e fiscali.
Nel contesto normativo attuale, la buona fede non è sufficiente. La gestione dei regimi fiscali, dell’IVA e dei rapporti di lavoro negli ETS richiede competenze tecniche specifiche e aggiornate. Una consulenza specialistica presso lo Studio Giangrande consente di impostare correttamente i regimi applicabili, prevenire contestazioni e tutelare l’ente e i suoi amministratori da rischi fiscali e patrimoniali spesso sottovalutati.





