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Associazioni culturali ed ETS dal 2026: cosa cambia davvero sul piano fiscale

Il 2026 segna un passaggio decisivo per associazioni culturali ed Enti del Terzo Settore. Con la fine del periodo transitorio previsto dal Codice del Terzo Settore (art. 89, comma 4, D.Lgs. 117/2017), entrano pienamente in vigore regole che incidono in modo diretto sulla qualificazione delle entrate e sulla natura fiscale degli enti.

Molte associazioni continuano oggi a operare secondo prassi consolidate, corrette fino a ieri, ma non più compatibili con il nuovo quadro normativo. Il rischio non è solo quello di pagare più imposte, ma di incorrere in irregolarità fiscali senza rendersene conto.

Fine della decommercializzazione dei corrispettivi specifici

Dal 2026 viene meno la possibilità di considerare automaticamente “non commerciali” i corrispettivi specifici versati dai soci per attività istituzionali.

Restano non commerciali esclusivamente:

  • quote associative;
  • contributi;
  • sovvenzioni;
  • liberalità.

Tutte le somme incassate a fronte di una prestazione specifica assumono natura commerciale, anche se l’attività è prevista dallo statuto ed è riservata ai soci.

Esempio
Quota associativa annuale di 30 euro: entrata non commerciale.
Corso culturale per soci a 200 euro: entrata commerciale.

Il criterio fiscale non è più legato alla “finalità” dell’attività, ma alla presenza di un rapporto diretto tra prestazione e corrispettivo.

Attività commerciale e qualifica dell’ente

Lo svolgimento di attività commerciali non comporta automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale. La verifica avviene sulla base dei criteri dell’art. 149 TUIR, che richiedono di valutare la prevalenza:

  • delle entrate istituzionali;
  • dei costi istituzionali;
  • delle immobilizzazioni destinate all’attività istituzionale.

Esempio
Entrate istituzionali: 60.000 euro.
Entrate commerciali: 30.000 euro.
In questo caso, l’ente può mantenere la qualifica di ente non commerciale, se la gestione complessiva risulta coerente.

Regimi fiscali: addio alla legge 398/1991

Dal 2026 le associazioni culturali (diverse da ASD e SSD) non possono più applicare il regime forfettario della legge 398/1991. Resta applicabile, in presenza dei requisiti, il regime forfettario ex art. 145 TUIR, che consente la determinazione forfettaria del reddito, ma con IVA disciplinata dalle regole ordinarie.

Questo passaggio richiede maggiore attenzione alla contabilità e alla corretta qualificazione delle operazioni.

ETS e attività di interesse generale

Per gli ETS, le attività di interesse generale sono considerate non commerciali solo se:

  • svolte gratuitamente, oppure
  • svolte con corrispettivi che non superano i costi effettivi.

È ammessa una tolleranza del 6% tra ricavi e costi, per un massimo di tre esercizi consecutivi.


Il 2026 non è un anno di prova, ma l’inizio di un nuovo assetto fiscale pienamente operativo. Continuare a ragionare secondo schemi superati espone associazioni ed ETS a recuperi d’imposta e sanzioni.

Una consulenza specialistica presso lo Studio Giangrande consente di verificare oggi la corretta qualificazione delle entrate e di impostare una gestione conforme e sostenibile per gli anni a venire.

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